Torna indietro

Libro quarto: artt. 1467-1469. Eccessiva onerosità

Libro quarto: artt. 1467-1469. Eccessiva onerosità
170,00

Ordina ora per riceverlo giovedì 9 maggio. 

340 punti carta PAYBACK
Rilegato:
752 Pagine
Editore:
Zanichelli
Pubblicato:
01/06/2010
Isbn o codice id
9788808049810

Descrizione

La disciplina della eccessiva onerosità sopravvenuta, alla luce del nuovo diritto vivente dei contratti, non rappresenta più una eccezione alla regola generale della irrilevanza dello squilibrio economico sopravvenuto tra le prestazioni contrattuali. In forza delle clausole generali di buona fede, correttezza, ragionevolezza, proporzionalità, nonché della nuova concezione della causa in concreto, si attribuisce al giudice, anche oltre le rigide regole del codice civile, il potere di sindacare e correggere equitativamente gli atti di autonomia privata non meritevoli di tutela. L'autonomia privata, dunque, trova un limite generale nel controllo-giudizio di meritevolezza che il giudice è tenuto a compiere, anche d'ufficio, a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento giuridico, in sintonia con il dovere costituzionale di solidarietà, riferibile anche ai rapporti contrattuali. In questa ottica anche il diritto potestativo, che per antonomasia veniva considerato insindacabile, è oggi ritenuto ampiamente sindacabile in base al principio di buona fede che comporta la necessità del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti: da esso discende la possibilità per il giudice di intervenire anche in senso modificativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.